Che cos’è il Whistleblowing

Con il D.lgs. 24-2023 l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019-1937, introducendo per la prima volta un obbligo di tutela rafforzata delle persone fisiche che segnalano violazioni del diritto Nazionale o Europeo.

Il D.lgs. 24-2023 (Decreto Whistleblowing) nasce come uno strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti costituzionali di libertà di espressione, informazione e pluralismo dei media.

Quali enti sono tenuti a rispettare il Decreto Whistleblowing

Sono destinatarie degli obblighi whistleblowing previsti dal d.lgs. 24-2023 tutte le seguenti categorie di soggetti:

  • Pubblica Amministrazione e Società Controllate
  • Aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati
  • Aziende che hanno adottato un Modello Organizzativo 231
  • Soggetti destinatari di obblighi di legge in materia di mercati finanziari, antiriciclaggio, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti (es: Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari…)

Cosa può essere oggetto di segnalazione

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • aggressioni e/o molestie fisiche o verbali avvenute in spazi reali o virtuali (Internet)
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Cosa indicare nella segnalazione di whistleblowing

Premessa

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

Contenuto della segnalazione

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno circostanziare il più possibile la segnalazione indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Tutela del segnalante

Anonimato e tutela della privacy

L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;

La segnalazione è inoltre sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Ritorsioni

La normativa tutela il segnalante in merito a comportamenti, atti od omissioni, anche solo minacciati e posto in essere dal segnalato proprio in ragione della segnalazione. Tali comportamenti ritorsivi che possono provocare, alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto sono proibiti e sanzionati dalla normativa.

La protezione da eventuali ritorsioni si estende anche

a eventuali facilitatori, ovvero le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e operano all’interno del medesimo contesto lavorativo;

alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Segnalazioni relative a GM International srl

Per inviare segnalazioni è possibile utilizzare il seguente MODULO DI SEGNALAZIONE ILLECITO.

Le segnalazioni saranno raccolte da uno Studio legale designato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, in grado di garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, come previsto dalla normativa.

Ad ogni segnalazione verrà assegnato un codice univoco, che sarà comunicato esclusivamente al segnalante in modo che possa interloquire con lo Studio legale per eventuali chiarimenti o approfondimenti sullo stato di avanzamento della segnalazione


Riferimenti normativi

D.lgs. 24-2023 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg

Sito ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p0