Con Regolamento EUDR si fa riferimento al Regolamento (UE) 2023/1115 che mira a ridurre nell’Unione Europea l’utilizzo e il consumo di materie prime e prodotti associati a terreni sottoposti a deforestazione o al degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

Il Regolamento interviene nell’ambito di un più ampio progetto di sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea e definisce obblighi specifici per gli operatori, a cui viene data una responsabilità diretta nella salvaguardia dell’ambiente e del clima.

Il Regolamento EUDR si applica sulle importazioni ed esportazioni da/verso Paesi extra-UE delle materie prime ed i prodotti derivati che impattano maggiormente sul fenomeno della deforestazione:

  • Bovini (e prodotti derivati, quali carne bovina e pelle)
  • Cacao (e prodotti correlati come il cioccolato e il burro di cacao)
  • Caffè
  • Olio di palma (compresi i derivati utilizzati nei settori automobilistico, cosmetico e minerario)
  • Gomma (e prodotti correlati quali pneumatici e tubi)
  • Soia (compresi i derivati utilizzati negli alimenti a base di soia e nei mangimi per animali)
  • Legno (inclusi legname, polpa, carta e arredamenti)

L’elenco completo dei prodotti è presente nell’Allegato I al Regolamento EUDR

Le aziende che commercializzano i prodotti sopra indicati devono dimostrare che gli stessi soddisfano i seguenti requisiti:

  • sono a “deforestazione zero” (art.2 comma 13) ovvero provengono da terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e, nel caso contengano legno, lo stesso sia stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
  • sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
  • sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement DDS) da parte dell’operatore

Secondo quanto disposto dall’art.8 del Regolamento EUDR, l’operatore deve:

  • raccogliere tutte le informazioni necessarie alla compilazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza che andranno inserite nel portale EUDR Information System               . Tali informazioni sono (art.9 Regolamento EUDR) descrizione dei prodotti interessati;
    • quantità dei prodotti interessati;paese di produzione;geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene;data o al periodo di produzione;dati identificativi di fornitori e destinatari, inclusi nomi, indirizzi e informazioni di contatto;informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero;
    • informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione.
  • Verificare le suddette informazioni e procedere ad una valutazione del rischio di non conformità
  • Prevedere misure di attenuazione del rischio – qualora vi fosse – atte a rendere tale rischio nullo o trascurabile

L’operatore ha l’obbligo di conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa alla Dovuta Diligenza

È prevista una Dichiarazione di Dovuta diligenza semplificata, qualora l’operatore abbia appurato che tutte le materie prime ed i prodotti interessati dal Regolamento EUDR siano stati prodotti in Paesi classificati a basso rischio secondo quanto indicato nell’art.29 del Regolamento EUDR.

NOTA: Per aiutare gli operatori nella compilazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza, sono disponibili dei manuali e dei tutorial

Il Regolamento EUDR è entrato in vigore a fine giugno 2023, ma l’obbligo della Dichiarazione di Dovuta Diligenza scatta al 30 dicembre 2026 per le aziende medio-grandi, dal 30 giugno 2027 per le piccole e microimprese. Nei sei mesi di tolleranza, secondo quanto disposto dall’art.4 bis, le microimprese e gli operatori primari beneficiano di un regime semplificato,

Nella dichiarazione doganale di importazione (Bolletta Doganale), il codice di riferimento della DDS (Due Diligence Statement) va inserito nella sezione dedicata ai documenti giustificativi a supporto della dichiarazione, senza tale codice lo sdoganamento viene bloccato


Il testo completo del Regolamento è disponibile a questo link