Aggiornamenti da DG TAXUD
Il 16 ottobre scorso, la Direzione Generale della Fiscalità e dell’Unione Doganale (DG TAXUD) ha pubblicato alcuni chiarimenti e risposte alle domande più frequenti in merito alla Prova di Origine non preferenziale delle merci, così come disciplinata dall’articolo 59-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 — introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1422 ed entrato in vigore il 1° luglio 2026.
Tali chiarimenti sono particolarmente rilevanti per l’esenzione dai dazi su talune merci provenienti dagli USA come disposto dal Reg. UE 2026/1455, di cui abbiamo parlato in questo precedente articolo.
In particolare si specifica che:
- Non esiste una forma standardizzata del documento che provi l’origine della merce ed è quindi sempre necessario richiedere agli esportatori USA di fornire prove documentali. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione del sito della Commissione Europea, dedicata a questo argomento, dove è anche possibile scaricare le linee guida sull’Origine non preferenziale delle merci.
- Il certificato di origine previsto dall’articolo 57 e dall’allegato 22-14 CDU-RE deve essere utilizzato ai fini delle misure che fanno specifico riferimento a tale articolo, ma poiché tali misure sono diverse dai contingenti tariffari di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2026/1455, non può essere ritenuto una prova valida ai fini dell’adeguamento dei dazi doganali.
- Il trasporto diretto, requisito necessario per beneficiare dell’esenzione dai dazi, deve essere adeguatamente provato da documenti di trasporto, contratti di acquisto, elenchi o contrassegni di imballaggio o similari.
- I certificati sanitari o fitosanitari non sono una prova sufficiente per l’origine non preferenziale della merce, possono essere utilizzati come prova a sostegno di altre prove di origine
- Il numero di identificazione di un veicolo VIN decodificato non costituisce una prova sufficiente dell’origine. Al più, il numero VIN può rappresentare un elemento probatorio di supporto, ma occorre che sia accompagnato da ulteriori documenti e informazioni.
L’ADM ha pubblicato l’Avviso del 23 ottobre 2026 con la traduzione in lingua italiana di parti del documento originale.
Le linee guida sull’Origine non preferenziale delle merci e l’allegato con le Domande e Risposte del DG TAXUD sono consultabili a questo link https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/rules-origin-goods/non-preferential-rules-origin_en
