Il 10 agosto scorso, l’Unione Europea ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Decisione di Esecuzione 2018/1137 sulla sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni Paesi terzi.
Gli articoli contenuti nella suddetta Decisione, che va a sostituire e quindi ad abrogare la precedente Decisione 2013 / 92 UE, si applicano a decorrere dal 1 ottobre 2018 e fino al 30 giugno 2020.
In particolare, la Decisione prevede che il materiale da imballo sia sottoposto, dal momento di entrata nel territorio doganale dell’Unione, a vigilanza doganale ai sensi dell’art.134 del Regolamento UE 952/2013.
Per rendere efficace tale sorveglianza è disposto che ogni operatore professionale coinvolto nell’importazione di prodotti specifici originari della Bielorussia e della Cina, contenuti in imballi in legno, debba preventivamente avvisare l’ufficio doganale del punto di entrata e l’organismo ufficiale responsabile del punto di entrata, dell’arrivo di tali merci.
Fino al completamento dei controlli, il materiale da imballaggio in legno e i rispettivi prodotti specificati rimangono sotto vigilanza doganale secondo l’articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013 e sono sottoposti alla sorveglianza dell’organismo ufficiale responsabile.
Il testo integrale della Decisione di Esecuzione e l’elenco dei prodotti specificati soggetti a tali misure è disponibile a questo link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1137&from=it