CBAM è l’acronimo di Carbon Border Adjustment Mechanism, ovvero il meccanismo di adeguamento delle emissioni importate.
Un passo indietro: l’EU ETS
Per capire meglio di cosa si tratta, occorre fare un passo indietro: nel 2005 l’Unione Europea decise di istituire un meccanismo di scambio, per tentare di ridurre le emissioni di Gas ad effetto serra nei Paesi dell’Unione: l’European Emission Trading (EU ETS)
Tale meccanismo opera secondo il principio del “Cap and Trade”. Viene fissato un limite, che indica la quantità massima di emissioni provenienti dagli impianti che rientrano nel sistema. Quando tale limite viene superato, le imprese devono acquistare “quote di emissione” da altre imprese del sistema, che si sono invece mantenute al di sotto del limite a loro imposto o comprare quote all’asta. Se tali obblighi sono disattesi, l’impresa viene pesantemente sanzionata. (maggiori dettagli qui)
Il sistema è oggi attivo in 31 paesi (i 28 dell’UE, più l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia), ma in un mercato aperto e globalizzato, il rischio è che non riesca, da solo, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
Il regolamento CBAM
Per questo motivo, nel marzo 2022, il Consiglio Europeo ha definito un accordo sul regolamento relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
In seguito a tale accordo, con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023, è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”.
In estrema sintesi, si tratta di una imposta sulle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio, per tutelare i produttori europei impegnati nel processo di decarbonizzazione dalla concorrenza di prodotti provenienti da altre nazioni in cui i vincoli ambientali sono minori, se non quasi inesistenti.
Come detto, le merci sottoposte al CBAM sono definite in elenchi dettagliati e comprendono: cemento, concimi, ghisa, ferro, acciaio e alluminio, energia elettrica e alcune sostanze chimiche, merci che in grandi quantità provengono da Paesi con regolamenti sulle emissioni più laschi rispetto a quelli Europei. Lo scopo, in primo luogo è evitare la concorrenza sleale da tali Paesi, agevolati da minori costi di produzione, non dovendo sottostare a meccanismi quali EU ETS, ma anche quello di incentivare i Paesi terzi a rivedere le proprie politiche climatiche, spinti dalla leva economica.
Attuazione del CBAM
Il 17 agosto scorso, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione, nel quale sono indicati dati, mezzi e formato delle comunicazioni che gli importatori delle merci sopra indicate dovranno predisporre verso le autorità doganali dell’Unione Europea.
È prevista la creazione di un Registro CBAM per gli importatori e la creazione di codici specifici per la classificazione delle merci coinvolte. Tale classificazione è importante, in quanto per alcune merci saranno considerate solo le emissioni dirette, per altre anche quelle indirette.
La normativa inoltre prevede degli “sconti” sui certificati CBAM, nel caso in cui per le merci importate sia già stato pagato il prezzo del carbonio nel paese di origine delle merci
Data la complessità del tema e la volontà di riuscire in un’implementazione che sia il più possibile coerente con lo spirito del regolamento, nel rispetto delle regole dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO), è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025.
In questo lasso di tempo, l’importatore dovrà ottemperare ad alcuni obblighi, come di seguito indicati,
A partire dal 1 ottobre 2023, l’operatore dovrà ottenere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato” con espressa richiesta alla Commissione e iniziare quindi con la presentazione delle relazioni trimestrali contenenti informazioni sulle merci importate nei tre mesi precedenti, tra cui:
- la quantità totale di ciascun tipo di merci, specificata per ciascun impianto che le produce nel paese di origine;
- le specifiche emissioni dirette (tonnellate di CO2) incorporate, calcolate secondo le apposite modalità stabilite dal Regolamento CBAM (allegato IV);
- le specifiche emissioni indirette incorporate;
- il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione
La prima relazione CBAM dovrò essere presentata entro il 31 gennaio 2024
Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tutti gli operatori coinvolti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.
Maggiori informazioni sono disponibili a questo link