Con Avviso del 29 settembre scorso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcune precisazioni utili per gli operatori interessati all’importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo.
Nello specifico, viene posta una differenza nei controlli per rottami, semilavorati, materiali di risulta, rispetto ai prodotti finiti: mentre i soggetti che esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali di risulta, nonché di semilavorati in metallo sono sempre tenuti all’adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza radiometrica previsti per tali merci, per quanto concerne l’importazione di prodotti finiti in metallo la norma prevede tali adempimenti soltanto laddove specificamente richiesto dall’’ADM o dalle Autorità competenti, per il tramite dell’ADM.
Tale differenza, comporta anche un diverso regime di controllo. Infatti, per le casistiche relative ad importazioni di rottami o altri materiali metallici di risulta, nonché di prodotti semilavorati in metallo, il luogo di effettuazione del (primo) controllo deve corrispondere sempre al punto di primo ingresso delle merci nel territorio nazionale, a prescindere da eventuali transiti o procedure fast corridor previsti per le merci oggetto di importazione. In relazione ai prodotti finiti in metallo, la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata nel luogo di presentazione della dichiarazione doganale di importazione, non essendo previsto per tali casistiche un obbligo generalizzato.
Il testo dell’Avviso è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli