Nel consiglio dei ministri n. 90 del 26 luglio scorso è stata avviata la revisione finale del decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali che integrano il codice doganale dell’Unione. Il nuovo codice è destinato a sostituire il vecchio Testo unico doganale e tutte le altre normative speciali che regolano le importazioni ed esportazioni delle merci.
Una riforma del Codice Doganale era attesa da tempo con lo scopo di semplificare e velocizzare i controlli agevolando così il traffico delle merci. Di seguito sono riportate alcune delle novità più rilevanti
Semplificazione nei controlli
Il primo significativo cambiamento si nota proprio nel numero di articoli di legge che passa da oltre 400 a 122. Importante è anche il recepimento nel nuovo ordinamento di molto del disposto nel Codice doganale dell’Unione. Si riducono così i tempi per l’esame delle pratiche e per la gestione del coordinamento tra i due sistemi.
Un altro passo verso la semplificazione è la revisione delle competenze territoriali. La nuova normativa infatti prevede che, se il controllo doganale riguarda dichiarazioni presentate presso diversi uffici sul territorio, l’ufficio competente per l’accertamento sarà quello situato nella regione in cui si trova la sede principale della parte interessata.
Regimi doganali speciali e IVA all’importazione
Altra importante variazione riguarda i regimi doganali speciali, in particolare scompare la temporanea importazione e vengono definiti nuovi limiti in merito alla temporanea esportazione, che potrà riguardare solo merci destinate ad essere reimportate tali e quali e utilizzate come campioni per studio, campionatura, esperimento, collaudo o per manifestazioni fieristiche, tecniche, scientifiche o altre esigenze simili.
Viene rivista la natura dell’IVA all’importazione oggi considerata un tributo interno, destinata a diventare, salvo alcune eccezioni, un diritto doganale, con ripercussioni sul ruolo e la responsabilità dei rappresentanti doganali indiretti.
Contrabbando
Attualmente esistono nel TULD 18 articoli di legge relativi al reato di contrabbando, questi saranno ridotti a due sole fattispecie: il contrabbando per omessa dichiarazione e contrabbando per dichiarazione infedele. Rientra inoltre nel reato di contrabbando, secondo quanto previsto dall’art.82 del decreto di riforma, anche l’indebita richiesta di restituzione dei diritti doganali già versati. Si abbassa infine a 10.000 euro la soglia minima di contestazione per il reato di contrabbando.
Organismi di controllo
Altra importante variazione riguarda gli organi di controllo: viene infatti esteso il ruolo della Procura Europea (European Public Prosecutor’s Office) nella supervisione e nell’applicazione delle leggi doganali all’interno dell’Unione Europea. Questa istituzione è altamente specializzata nei reati finanziari e nello specifico potrà indagare, perseguire e portare a giudizio i casi di frode doganali che danneggiano il bilancio dell’Unione Europea