Con il secondo trimestre 2024 si è conclusa la “Fase 1” del periodo transitorio previsto dal Regolamento UE 2023/956, che ha introdotto il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM) a partire dallo scorso 1° ottobre.
Per un semplice riassunto sul meccanismo CBAM rimandiamo a questo articolo
Nelle dichiarazioni trimestrali CBAM si forniscono una serie di informazioni tra cui le emissioni incorporate nei prodotti importati durante il trimestre stesso.
Un’agevolazione prevista nella “Fase 1” del periodo transitorio era consentire agli importatori UE di dichiarare valori standard delle emissioni in caso di mancanza o non attendibilità di valori effettivi comunicati dal fornitore extra Ue.
Obblighi previsti nella “Fase 2”
Dal terzo trimestre 2024 (luglio-agosto-settembre), con l’inizio della la “Fase 2” , viene meno la possibilità di trasmissione “semplificata” della Relazione, con conseguente obbligo, per gli importatori UE (dichiaranti CBAM), di dichiarare valori effettivi delle emissioni, calcolati come tonnellata di CO2 generata a fronte della produzione di una tonnellata di prodotto e secondo determinate metodologie previste all’art. 4 del Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1773, ossia quella “basata sui calcoli” o quella “fondata su misure”.
È quindi necessario che il fornitore o produttore extra Ue comprenda l’approccio che deve seguire per calcolare correttamente le emissioni e le comunichi adeguatamente all’importatore Ue così da consentire di adempiere efficacemente all’obbligo di trasmissione della Relazione trimestrale.
Cosa succede se i fornitori extra Ue comunicano dati effettivi non attendibili o non li comunicano affatto?
Il 19 luglio scorso, la Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ relative al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Viene chiarito che, se i dichiaranti non riescono ad ottenere i dati sulle emissioni effettive, devono dimostrare di aver compiuto ogni ragionevole sforzo in tal senso ed utilizzare il riquadro “commenti” del Registro transitorio CBAM per fornire giustificazioni e includere documenti che attestino gli sforzi infruttuosi e le misure adottate per ottenere i dati da fornitori/produttori.
In particolare la risposta n. 74 premette che se i dichiaranti non sono in grado di ricevere i dati effettivi sulle emissioni dal fornitore e scelgono di comunicare valori predefiniti (al di fuori del limite quantitativo spiegato nella risposta 75), la dichiarazione CBAM sarà errata/incompleta.
Esiste un modello da utilizzare per predisporre la corretta dichiarazione?
L’Unione Europea ha messo a disposizione un Manuale d’uso e alcuni modelli predefiniti per le diverse tipologie di merce importata. L’utilizzo di tali modelli, non è obbligatorio, come specificato nella risposta n. 19, ma è suggerito, in quanto garantisce che nel calcolo vengano presi in considerazione tutti i flussi di fonti e le fonti di emissione rilevanti, il consumo di elettricità e i precursori rilevanti ai fini del calcolo stesso.
Come valutare se i prodotti importati sono soggetti al CBAM?
La Commissione Europea ha messo a disposizione degli importatori uno strumento semplice da utilizzare per capire:
- se i prodotti importati sono soggetti al regolamento CBAM,
- quali informazioni sono necessarie per compilare correttamente il Report CBAM
- quali sono le fonti ufficiali di informazioni su questo tema.
Lo strumento per l’autovalutazione è inserito in un semplice file excel, che viene compilato scegliendo dei valori dai menu a tendina presenti nelle celle e che, sulla base dei valori indicati, riporta in modo automatico se è applicabile o meno il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Per maggiori dettagli sulla normativa, FAQ, Linee guida e Modelli si rimanda al sito https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en