Col Regolamento (UE) 2023/956 l’Unione Europea ha introdotto una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”.
La misura prende spunto dagli accordi basati sul principio di “Cap and Trade” e, in estrema sintesi, prevede una imposta sulle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio, per tutelare i produttori europei impegnati nel processo di decarbonizzazione, dalla concorrenza di prodotti provenienti da altre nazioni in cui i vincoli ambientali sono minori o quasi inesistenti.
L’attuazione del regolamento si è dimostrata da subito particolarmente complessa e per questo è stata divisa in diverse fasi.
In particolare, a partire dal 1 gennaio 2026, è previsto che i soggetti coinvolti debbano dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate.
Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.
Tuttavia molte associazioni di categoria hanno evidenziato l’onerosità di tali adempimenti, in particolare nella raccolta dei dati sui prodotti provenienti dai Paesi Extra-UE, stimando un importante aumento nei prezzi delle materie importate, con conseguenze dirette sui costi di produzione.
Tutto questo renderebbe le industrie europee che utilizzano materie prime soggette al CBAM, meno competitive rispetto alle industrie extra-europee che, con le stesse materie prime, producono fuori dalla UE.
Una distorsione che ha portato la Commissione Europea a discutere una proposta di modifica al Regolamento UE 2023/956.
In particolare si sta valutando di fare slittare di un anno il termine attualmente previsto del 1 gennaio 2026, in modo da lasciare alle aziende più tempo per gestire i flussi informativi.
Si sta inoltre discutendo la possibilità di escludere dall’applicazione del CBAM tutte le medie imprese che importano prodotti CBAM per quantità di emissioni inferiori a 50 tonnellate di massa netta.
Se questi emendamenti dovessero essere approvati, l’obbligatorietà del CBAM graverebbe su un numero molto più ristretto di aziende, semplificando le importazioni e andando a colpire solo le filiere che hanno un impatto significativo sulle emissioni di gas ad effetto serra.
Per maggiori dettagli sulla normativa, FAQ, Linee guida e Modelli si rimanda al sito https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en